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La riforma del processo civile
Più spazio ai giudici di pace. Sanzioni alle parti che puntano solo a perdere tempo. Testimonianze anche in forma scritta. Limiti precisi per i ricorsi in Cassazione. Deleghe per riordinare i riti e rilanciare la conciliazione. Sono questi alcuni dei punti della riforma del processo civile contenuti nel collegato alla Finanziaria. Ecco tutte le principali novità
Cause civili, riforma in due tempi
di Giovanni Negri
Nella fase di avvio della riforma si potrà assistere all'applicazione di norme diverse e a volte opposte ..."
* Per le leggi inutili un anno di vita in più
* Quattro novità per giudici e avvocati
* Tutti gli schemi operativi che spiegano la riforma
* La guida al nuovo processo civile
* Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009
Le nuove regole
Processo civile, tutti i rischi della fase transitoria
Nella fase di avvio della riforma si potrà assistere all'applicazione di norme diverse e a volte opposte
Quattro novità per giudici e avvocati
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Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009
Sentenze on line, sanzioni per chi allunga i processi, testimonianza scritta. E, ancora, riordino dei...
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Le novità sotto esame
Processo civile, la riforma
punta al taglio degli sprechi
Limiti al ricorso in Cassazione, sanzioni per chi "perde tempo" e più lavoro ai giudici di pace. Sul Sole24ore il testo commentato del provvedimento
Processo civile, tutti i rischi della fase transitoria
di Giovanni Negri
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28 maggio 2009
SONDAGGIO
La riforma sveltirà i tempi della giustizia civile?
Per le leggi inutili un anno di vita in più
Quattro novità per giudici e avvocati
Tutti gli schemi operativi che spiegano la riforma
La Guida al nuovo processo civile
Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009
SPECIALE / La riforma del processo civile
Un doppio binario per il processo civile. Con effetti paradossali nelle aule dei tribunali: nelle stesse ore, nel medesimo tribunale, per due cause sulla stessa materia, si potrà assistere per mesi, se non per anni, all'applicazione di norme diverse e a volte opposte. La fase transitoria dell'applicazione del nuovo processo civile si presenta complessa per magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con un pacchetto di novità che cambierà da subito le regole, ma senza cancellare la vecchia disciplina.
La regola base fissata dal disegno di legge approvato definitivamente martedì è l'applicazione delle novità alle controversie introdotte solo dopo l'entrata in vigore della legge. La pubblicazione in "Gazzetta" sarà quindi cruciale. Ad esempio: a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione, le cause in materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario, mentre quelle in corso continueranno a essere regolate dal vecchio rito. Una differenza pesante se si tiene conto delle differenze tra le due forme processuali (gli avvocati già puntano a evitare il detestato rito speciale evitando di introdurre una nuova controversia prima del tempo).
Prospettiva analoga per le molte cause sul risarcimento danni per lesioni provocate da incidenti stradali. Oggi si applica ancora il rito del lavoro, mentre il disegno di legge ne prevede la soppressione, conservando però l'applicazione della procedura lavoristica alle liti in corso.
Dovrà aspettare un po' di tempo per essere sperimentata anche la novità del filtro in Cassazione, che si applicherà solo quando il provvedimento impugnato è stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge, o la testimonianza in forma scritta. Spostato in là anche il debutto del processo sommario di cognizione o le sanzioni processuali alle parti che perdono tempo nel giudizio.
Un numero limitato di misure, invece, sarà operativo da subito. A partire dal contenuto delle sentenze, che potrà essere espresso con una succinta esposizione delle ragioni di diritto alla base della decisione, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi. Lo stesso vale per il divieto di produrre nuovi documenti in appello o la possibilità di impugnare le sentenze di opposizione alle esecuzioni.
Si dovranno poi attendere i decreti delegati per conoscere le misure che spostano nel tempo i benefici dello sfoltimento dei riti (salvando alcune forme speciali come quella del lavoro, della famiglia o sulla proprietà industriale e i fallimenti) o rilanciano la conciliazione.
Il faticoso slalom tra le regole metterà ulteriormente sotto pressione magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con la forza – a volte dirompente – del nuovo, senza poter perdere di vista il passato. Un doppio binario processuale che, almeno nell'immediato, rischia di non fare sentire gli effetti positivi della riforma.
28 maggio 2009
Per le leggi inutili un anno di vita in più
di Antonello Cherchi
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Giovedí 28 Maggio 2009
"Dai nostri archivi"
Federalismo: via libera della Camera al Ddl
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Slitta di un anno la cancellazione delle leggi ancora in vigore, ma inutili, emanate prima del 1° gennaio 1970: se ne riparlerà a dicembre 2010. Allo stesso tempo, vengono ripescati poco più di mille atti di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali avviati all'oblio a inizio anno e che avrebbero dovuto scomparire per sempre dal 16 dicembre. Sono i principali effetti delle novità introdotte nell'operazione taglia-leggi dal Ddl sulla semplificazione, la competitività e la giustizia approvato definitivamente l'altro ieri dal Senato.
La ghigliottina legislativa sui provvedimenti anteriori al 1970 dovrà, dunque, aspettare ancora un anno prima di mettersi al lavoro. Il meccanismo prevede due fasi. La prima affida al ministero della Semplificazione il compito di individuare gli atti da salvare.
Il censimento è già stato avviato e i risultati saranno presentati a un prossimo Consiglio dei ministri: su oltre 7mila provvedimenti pubblicati fino al 1970 e ancora in vigore, quelli da conservare sono 2.500 circa, quelli da cancellare quasi 1.700, mentre gli altri non sono interessati dal taglia-leggi (si veda "Il Sole 24 Ore" di lunedì scorso). Monitoraggio che dovrà, come era previsto, essere concluso entro il 16 dicembre.
Entro quella data sarebbe dovuta calare anche la ghigliottina, ovvero l'abrogazione implicita di tutti gli atti non salvati dal ministero della Semplificazione. Operazione che, invece, si farà nel 2010, quando verranno cancellati anche alcuni provvedimenti posteriori al 1970 (è un'altra delle novità introdotte dalla riforma).
Per un taglio promesso, uno parzialmente ridimensionato. Il decreto legge 200/2008 ha abrogato, con effetto dal 16 dicembre, circa 29mila leggi emanate tra l'unità d'Italia e la proclamazione della Repubblica. Mille sono, però, state ripescate.
Giovedí 28 Maggio 2009
Quattro novità per giudici e avvocati
28 maggio 2009
Fonte: ministero della Giustizia
28 maggio 2009
Misure per l'accelerazione del Processo civile
27 maggio 2009
Per curare i molti mali del processo civile, il disegno di legge intitolato alla semplificazione e collegato alla Finanziaria 2009 vara una serie di interventi, che mirano a ridurre i tempi dei giudizi, a scongiurare tattiche dilatorie e formalismi, a dare maggiore efficacia alle sentenze.
In queste slide il ministero della Giustizia illustra le linee guida della riforma e il dettaglio delle misure.
MISURE CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA
APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
AUMENTO DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE
SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLE QUESTIONI DI COMPETENZA
VALORIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALTÀ PROCESSUALE
SEMPLIFICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA CAUSA
RAZIONALIZZAZIONE E ACCELERAZIONE DEI TEMPI DEL PROCESSO
TESTIMONIANZA SCRITTA
PARI GARANZIE, MA MENO FORMALISMO
MISURE COERCITIVE INDIRETTE
CALENDARIO DEL PROCESSO
IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
IL FILTRO IN CASSAZIONE
LEGGE-DELEGA SU MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA
LEGGE DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI
27 maggio 2009
MISURE CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
La legge approvata mira a ridurre la durata dei processi civili dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo (articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e articolo 111 della Costituzione)
AUMENTO DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE
Viene elevata la competenza per valore del giudice di pace:
•nelle cause relative a beni mobili (si passa da 2.582 a 5.000 euro)
•nelle cause di risarcimento del danno da incidenti stradali (si passa da 15.493 a 20.000 euro)
Scopo della norma: ridurre il carico di lavoro che grava sui tribunali e valorizzare il ruolo dei giudici più vicini al cittadino
SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLE QUESTIONI DI COMPETENZA
Le questioni di competenza devono essere eccepite immediatamente dalle parti e vengono decise in modo semplificato
Scopo della norma: evitare che le questioni di competenza possano essere riproposte in qualsiasi momento e facilitare la decisione della causa nel merito
VALORIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALTÀ PROCESSUALE
Sono previste sanzioni processualia carico della parte che, con il proprio comportamento, ha determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero ha agito o resistito in giudizio conmala fede o colpa grave
Scopo della norma: indurre le parti a comportarsi secondo buona fede e a nonadottare comportamenti dilatori
SEMPLIFICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA CAUSA
•Il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita in giudizio: chi si difende in giudizio non potràlimitarsi a tacere o a rispondere genericamente alle affermazioni di chi agisce, ma dovràcontestarle in modo espresso e specifico
•La redazione della sentenza saràsemplificata: dovràessere concisa e potràlimitarsi a richiamare precedenti conformi
Scopo della norma: semplificare l'istruzione della causa e la redazione dellasentenza
RAZIONALIZZAZIONE E ACCELERAZIONE DEI TEMPI DEL PROCESSO
•In luogo dei termini attualmente previsti dal codice di rito (variabili da un anno a sei mesi) èstato introdotto un termine omogeneo di tre mesientro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del processo ogniqualvolta questo abbia un arresto (a seguito di sospensione, cancellazione della causa dal ruolo, interruzione, cassazione della sentenza con rinvio, ecc.)
•ridotto il termine lungo per impugnare le sentenze da 1 anno a 6 mesi
•razionalizzati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche
Scopo delle norme: ridurre e rendere piùomogenei i tempi di durata del processo
TESTIMONIANZA SCRITTA
Se c'è accordo tra le parti il giudice può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta.
Al testimone verrà recapitato un modulo contenente i capitoli di prova ammessi dal giudice sui quali il testimone è chiamato a deporre.
Il modulo dovrà essere compilato dal testimone con le risposte, e la firma autenticata da un pubblico ufficiale, per poi essere spedito o depositato in cancelleria
Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti (ad es. conferma di fatture), la dichiarazione scritta non dovrà essere autenticata e potrà essere redatta liberamente dal testimone e consegnata al difensore della parte interessata.
Il giudice potrà sempre richiamare il testimone per la deposizione orale
Scopo della norma: ridurre i tempi di durata dei processi, non costringere i cittadini a recarsi in tribunale per testimonianze semplici, rendere più ordinato lo svolgimento delle udienze
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PARI GARANZIE, MA MENO FORMALISMO
La parte che è decaduta per causa ad essa non imputabile potrà essere rimessa in termini
Gli atti nulli potranno essere sanati piùfacilmente
Scopo delle norme:
-dare attuazione ai principi del giusto processo
-garantire l'effettività del contraddittorio
-consentire che il processo si concluda con una decisione sul merito della causa.
MISURE COERCITIVE INDIRETTE
Quando condanna una parte all'adempimento di un obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare il giudice potrà fissare una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento e per le violazioni successive (ad es. l'esecuzione di provvedimenti in tema di affido di minori nei giudizi di separazione e divorzio)
In caso di inadempimento la sentenza costituisce titolo esecutivo anche per le somme di denaro e il creditore non dovrà iniziare un nuovo giudizio
Scopo della norma: Incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non sono facilmente coercibili
CALENDARIO DEL PROCESSO
•Il giudice, quando individua le prove da assumere, deve stabilire tutte le date successive ed indicare in modo chiaro tutte le successive udienze del processo, fino alla sua conclusione.
•Il calendario così individuato potrà essere derogato solo per gravi ed oggettive ragioni.
Scopo della norma:
•rendere trasparente la durata del processo, tracciandone una road-map vincolante per tutti i protagonisti.
IL FILTRO IN CASSAZIONE
Oggi la Cassazione è affollata di ricorsi per cause di valore molto basso o di scarsa importanza, sulle quali spesso già esiste un orientamento consolidato
Viene introdotto un "filtro" per i ricorsi in Cassazione per garantire la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Saranno dichiarati ammissibili solo i ricorsi che hanno ad oggetto questioni di diritto nuove, o sui quali sussiste incertezza interpretativa ovvero se la stessa Corte ritiene di dover mutare il proprio orientamento o sono stati violati i principi del giusto processo.
Scopo della norma: ridurre il carico di lavoro della Corte di Cassazione e permetterle di dedicarsi alle questioni di maggiore rilievo
LEGGE-DELEGA SU MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
Il Governo è delegato a introdurre forme più ampie di mediazione nelle cause civili e commerciali
La mediazione avverrà davanti a organismi professionali riconosciuti, anche attraverso procedure telematiche
Le parti che utilizzano la mediazione avranno agevolazioni fiscali
Il procedimento di mediazione non potrà durare più di 4 mesi.
L'eventuale ingiustificato rifiuto della proposta di conciliazione avrà delle conseguenze sulle spese del giudizio se la proposta coincide con l'esito del giudizio
Scopo della norma: ridurre il carico di lavoro dei tribunali
facilitare forme di composizione non conflittuale delle liti
RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA
Le spese del processo penale sono oggi anticipate dallo Stato e recuperate nei confronti del condannato attraverso una procedura lenta, farraginosa e infruttuosa (è recuperato meno del 10 % di quanto lo Stato anticipa)
La riforma consentirà di recuperarle in via forfettaria con una procedura snella e rapida, in cui la quantificazione delle spese e l'iscrizione a ruolo saranno curate da una società privata convenzionata (Equitalia Giustizia)
Scopo delle norme: recuperare una percentuale più alta delle spese
sollevare le cancellerie da un lavoro contabile poco produttivo
dedicare più risorse umane all'attività processuale
LEGGE DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI
La delega conferita al Governo mira a semplificare i procedimenti civili di cognizione a carattere contenzioso, attualmente in numero superiore alla trentina, riducendoli ai 3 modelli di riferimento disciplinati dal codice.
La legge delega restituisce centralità al codice di procedura civile e mira ad agevolare l'attività degli operatori del diritto, ponendo fine a numerose incertezze interpretative che sono causa di lungaggini processuali.
In quest'ottica il Parlamento ha già ricondotto con effetto immediato al rito ordinario di cognizione le cause in materia societaria, abrogando il c.d. rito societario, ed in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali.
Scopo delle norme: Semplificare i riti civili, riducendone il numero.
Eliminare le incertezze interpretative, restituendo centralità al codice di procedura civile.
La guida al nuovo processo civile
27 MAGGIO 2009
"Dai nostri archivi"
Risarcibile il fumo passivo del bar sotto casa
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ARTICOLO 45-Disposizioni generali
L'articolo 45 * composto da 19 commi che intervengono sul Libro I del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. La Camera durante la terza lettura ha soppresso un comma e ne ha modificato un altro.
Comma 1- Giudice di pace: competenza per valore. Il comma 1, novellando l'art.7 ( modificato) c.p.c., amplia la comptenza del giudice di pace. In primo luogo, viene aumentata la comptenza per valore (fino a 5000 euro per le cause relative a beni mobili, invece che fino a 2.582,28 euro, come aattualmente previsto; fino a 20.000 euro per le cause di risarcimento danno da circolazione, invece che 15.493,71 euro come attualmente previsto). Inoltre, si prevede che il giudice di pace sia competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
Comma 2- Competenza :termine per eccepire le questioni- Il comma 2 modifica l'art.38 (modificato) c.p.c, in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa
Comma 3-6- Semplificazione decisioni varie (litispendenza, connessione, continenza ecc); riduzione termini riassunzione. I commi 3-6 stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6, inoltre, apporta modifiche all'art. 50 c.p.c., dimezzando da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.(art.39,40,42,43,44,45,47,49,50 modificati)
Comma 7- Ricusazione:aumento importo sanzione per istanze infondate.- Il comma 7 modifica l'art.54 c.p.c, rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l''irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata
Comma 8- Ausiliari del giudice: responsabilità del custode (aumento sanzioni)-Il comma 8 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art.67 c.p.c, al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto.
Comma 9- Procura alle liti: semplificazione rilascio procura speciale-Il comma 9 modifica l'art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti, prevedendo che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Si prevede inoltre che la procura si consideri apposta in calce anche se è rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia.
Comma 10-Condanna alle spese:meccanismo sanzionatorio per chi rifiuta la proposta conciliativa-Il comma 10 modifica l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte.
Comma 11-Condanne alle spese: limiti alla compensazione- Il comma 11 modifica il secondo comma dell'art.92 c.p.c., introducendo limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio (salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione).
Comma 12-Lite temeraria: risarcimento in via equitativa a carico del soccombente-Il comma 12 aggiunge un nuovo comma all'art. 96 c.p.c., in materia di responsabilità aggravata della parte per la c.d. lite temeraria, prevedendo che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può inoltre condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
Comma 13-Nuovo termine alle parti per le questioni rilevate d'ufficio-Il comma 13 aggiunge un nuovo comma all'art. 101 c.p.c., in materia di principio del contraddittorio, che prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Comma 14-Prove: il giudice può utilizzare fatti non specificamente contestati-Il comma 14 modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a Il comma 14 modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Comma 15-Ispezioni: aumento della sanzione per il rifiuto-Il comma 15 aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, ex art. 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa.
Comma16-Pubblictà sentenze anche su internet, radio e tv-Il comma 16 modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c., autorizzandone la pubblicazione su testate radiofoniche, televisive e in siti internet.
Comma 17-Contenuto sentenza: concisa esposizione di fatto e diritto-Il comma 17, attraverso una novella all'art. 132 c.p.c., semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Comma18-Notifiche: se il destinatario non ha la posta elettronica-Il comma 18, modificato dalla Camera, aggiunge un comma all'art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni informatiche, disciplinando il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica.
Comma 19-Improrogabilità termini perentori: eccezione-Il comma 19 interviene sull'istituto della rimessione in termini, consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.
ARTICOLO 46- Processo di cognizione
L'articolo 46 è composto da 24 commi che intervengono sul Libro II del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. La Camera, in terza lettura, ha modificato un comma e ne ha inserito uno nuovo.
Comma 1-Atto di citazione: norma di coordinamentoIl comma 1 novella il terzo comma dell'art. 163 c.p.c., relativo al contenuto dell'atto di citazione, coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza (come modificato dall'art. 45, comma 2, del disegno di legge in esame).
Comma 2-Difetto di rappresentanza: nuovo termine perentorio alle partiIl comma 2 novella l'art. 182 c.p.c., in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione.182
Comma 3-Rimessione in termini: norma di coordinamentoIl comma 3 contiene l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c., conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo dell'art. 153 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 19, del disegno di legge in esame.184bis
Comma 4-Consulente tecnico: anticipazione tempiIl comma 4 modifica l'art. 191 c.p.c. in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi.191
Comma 5-Consulente tecnico: il giudice stabilisce il termine per presentare la relazione Sostituisce il terzo comma dell'art. 195: la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Comma 6-7-Prova testimoniale: sanzione anche per la seconda mancata comparizioneI commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il comma 6 reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'art. 249 c.p.c., in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il comma 7, novellando l'art. 255 c.p.c., disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. 249, 255
Comma 7-Testimonianza scritta-Il comma 8 prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. La Camera dei deputati ha apportato una modifica al settimo comma del nuovo art. 257-bis, il quale prevede che la testimonianza – quando riguardi documenti di spesa già depositati – possa essere resa con dichiarazione sottoscritta, senza bisogno di ricorrere al modello di testimonianza di cui al nuovo art. 103-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 52 del disegno di legge in esame). Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che la suddetta dichiarazione scritta dovesse essere "ricevuta" dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, la Camera ha stabilito che essa venga "trasmessa" al difensore
Comma 9-Forma dei provvedimenti del collegio: coordinamento di normeIl comma 9 apporta all'art. 279 c.p.c., in materia di forma dei provvedimenti del collegio, modifiche conseguenti a quelle in materia di competenza di cui all'art. 45 del disegno di legge in esame.
Comma 10-Notificazione: una sola copia al procuratore di più partiIl comma 10 modifica gli artt. 285 e 330 c.p.c., in materia di modalità di notificazione della sentenza, prevedendo che se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia.
Comma 11-15-Termini processuali: abbreviazioneI commi da 11 a 15 dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti (comma 11); in materia d'istanza di fissazione dell'udienza, qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo (comma 12); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (comma 14); in materia di riassunzione del processo cancellato dal ruolo (comma 15). Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte (comma 15).
Comma 16-Estinzione del processo: coordinamento di normeIl comma 16 reca una norma di coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza.
Comma 17-Impugnazioni: dimezzato il termine lungoIl comma 17 modifica l'art. 327 c.p.c., dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto "termine lungo" per le impugnazioni a partire pubblicazione della sentenza. Cioè l'appello, il ricorso in cassazione e la revocazione (ex art. 395, nn. 4 e 5)
Comma 18-Appello: no a nuovi documentiIl comma 18 modifica l'art. 345 c.p.c., chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti.
Comma 19-Riassunzione del processo: termine dimezzatoIl comma 19 prevede, oltre che una norma di coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo, in caso di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza.
Comma 20-Provvedimenti sulle spese: coordinamento di normeIl comma 20 abroga il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'art. 96. c.p.c. dall'art. 45, comma 12, del disegno di legge in esame.
Comma 21-Riassuzione della causa dopo il rinvio: riduzione terminiIl comma 21 modifica l'art. 392 c.p.c., riducendo da un anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Comma 22-Controversie previdenziali o assistenziali: no al rito del lavoroIl comma 22, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 dell'art. 45 del disegno di legge in esame alla competenza del giudice di pace.
Comma 23-Controversie previdenziali o assistenziali: giudice competenteIl comma 23 novella l'art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero.
Comma 24-Contumacia del convenutoIl comma 24 estende ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'art. 291 c.p.c., in caso di mancata costituzione del convenuto.
ARTICOLO 47-RICORSO PER CASSAZIONE
L'articolo 47, integralmente modificato dalla Camera dei deputati (nonostante che il Senato avesse approvato, nella seconda lettura, un testo quasi identico a quello licenziato dalla Camera in prima lettura), introduce ulteriori modifiche al Libro II del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione.
Comma 1-2-Filtro in CassazioneIn particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo art. 360-bis, che prevede il c.d. "filtro in Cassazione", ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Rispetto al testo approvato dal Senato, che prevedeva l'indicazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione, l'attuale formulazione dell'art. 360-bis enuncia invece i motivi di inammissibilità dello stesso, che vengono individuati nei seguenti: (1) le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; (2) la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata (comma 1, lettera a)). Rispetto al testo approvato dal Senato, che affidava il filtro di ammissibilità a un collegio di tre magistrati, l'attuale formulazione dell'articolo 47 prevede:
- l'assegnazione dei ricorsi da parte del primo presidente ad un'apposita sezione, chiamata a valutarne l'eventuale inammissibilità (art. 376 c.p.c., come modificato dal comma 1, lettera b)). Tale sezione dovrà essere di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione (nuovo art. 67-bis, R.D. 12/1941, introdotto dal comma 2);
- lo specifico procedimento per l'eventuale decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c., introdotto dal comma 1, lettera c)).
Vengono, invece, mantenute l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. (relativo all'obbligo di concludere l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità) (comma 1, lettera d)), nonché, anche se in una formulazione diversa, le modifiche all'art. 375 c.p.c. (relativo alle pronunce in camera di consiglio), finalizzate a tener conto di tale abrogazione (comma 1, lettera e)).
ARTICOLO 48-PROCESSO DI ESECUZIONE
Gli articoli 48 e 49, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, introducono alcune novità in materia di processo di esecuzione.
Comma 1-Esecuzione: integrazione del pignoramentoL'articolo 48, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-bis c.p.c.. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto
ARTICOLO 49,
Comma 1-Conseguenze della condannaIl comma 1 introduce il nuovo art. 614-bis c.p.c., che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale novità non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.
Comma 2-È impugnabile l'opposizione all'esecuzioneIl comma 2 sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è decisa con sentenza non impugnabile.
Comma 3-Sospensione dell'esecuzione in pendenza di opposizione: nuova condizionell comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell'art. 624 c.p.c., in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex art. 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione.
Comma 4-Estinzione del processo esecutivoIl comma 4 modifica il secondo comma dell'art. 630 c.p.c., in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.
ARTICOLO 50-PROCEDIMENTO CAUTELARE
Commi 1-2-SpeseL'articolo 50, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, novella l'art. 669-septies c.p.c. (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare ante-causam), nonché l'art. 669-octies c.p.c. (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare)
ARTICOLO 51-PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE
L'articolo 51, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'inserimento, nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, di un nuovo Capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del Libro IV il procedimento sommario di cognizione.
51-Procedimento sommario: l'alternativa al giudizio monocraticoTale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-bis). La trattazione è deformalizzata (art. 702-ter). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-quater).
ARTICOLO 52-MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC
L'articolo 52, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Comma 1-Ctu, limiti agli incariciIl comma 1 modifica l'art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili dagli uffici giudiziari ad uno stesso consulente tecnico.
Comma 2-Calendario del processoIl comma 2 aggiunge l'art. 81-bis che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e recante l'indicazione delle udienze e degli incombenti che verranno espletati.
Comma 3-Modello di testimonianza scrittaIl comma 3 introduce l'art. 103-bis che disciplina il modello di testimonianza scritta richiamato dal nuovo art. 257-bis c.p.c. (a sua volta introdotto dall'art. 46, comma 8, del disegno di legge in esame).
Comma 4-ProveIl comma 4 modifica l'art. 104, prevedendo che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio.
Comma 5-Forma e contenuto della sentenzaIl comma 5, novellando il primo comma dell'art. 118, limita l'estensione della motivazione della sentenza.
Comma 6-Limite alle speseIl comma 6, novellando l'art. 152, introduce un limite alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Comma 7-Incompatibilità nel procedimento esecutivoIl comma 7, infine, introduce un nuovo art. 186-bis, secondo il quale i giudizi di opposizione in materia esecutiva sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
VARI-ALTRE NORME
Articolo 53-Cause di risarcimento per incidenti stradali: no al rito del lavoroL'articolo 53, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, abroga l'art. 3 della legge 102/2006, che assoggetta al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.
Articolo 54-Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civiliL'articolo 54, che ha subìto solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.
Articolo 55-Notificazione a cura dell'Avvocatura dello StatoL'articolo 55, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.
Articolo 56-Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudizialiL'articolo 56, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza equivalga alla notifica degli stessi (comma 1) e che il limite alla presentazione di nuove domande di cui all'art. 11 della legge 222/1984 si applichi anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (comma 2).
Articolo 58-Disposizioni transitorieL'articolo 58, che non ha subito modifiche sostanziali alla Camera dei deputati, reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo che, salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione di cui al provvedimento in esame si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.
Articolo 59-Decisione delle questioni di giurisdizioneL'articolo 59, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Articolo 60-Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commercialiL'articolo 60, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Articolo 61-Disposizioni in materia di concordatoL'articolo 61, attraverso una novella all'art. 125 della Legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta. La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, prevedendo che il giudice delegato, su richiesta del curatore, possa ordinare la comunicazione ai creditori - che della proposta scelta dal comitato dei creditori - anche di una o di altre proposte di concordato, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Conseguentemente, la Camera ha inserito il comma 2 che modifica l'art. 128 della Legge fallimentare, al fine di disciplinare il procedimento di approvazione del concordato da parte dei creditori in caso di molteplicità di proposte.
Articolo 62-Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobiliL'articolo 62, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Articolo 63-Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliariL'articolo 63, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, inserisce nella legge 52/1985 il nuovo art. 19-bis, ai sensi del quale le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni devono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
Articolo 64-Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliareL'articolo 64 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale. La modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 4 si limita a formulare in maniera più precisa la clausola di invarianza.
..Articolo 65-Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaioL'articolo 65, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
Articolo 66-Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariatoL'articolo 66 è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo la prova di preselezione informatica (commi 1 e 7) e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti (commi 2 e 3). I commi 4 e 5 prevedono l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri. Il comma 6 reca alcune abrogazioni. La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4 e 5 del testo approvato dal Senato, che dettavano specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.
Articolo 67-Misure urgenti per il recupero di somma afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustiziaL'articolo 67, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della loro riscossione. In particolare, il comma 1 modifica le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito internet del Ministero della giustizia. Il comma 3 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (lettere a) e c)); la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (lettera d)); il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito (lettere e) ed f)). Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo (lettere g), h) ed i)). I commi 4, 5 e 6 recano disposizioni transitorie. Il comma 7 apporta alcune modifiche alla disciplina della riscossione affidata a Equitalia s.p.a. dalla legge finanziaria per il 2008.
Articolo 68-Abrogazioni e modificazione di normeL'articolo 68, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.
Articolo 69Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazioneL'articolo 69, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.
27 MAGGIO 2009
Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009
di Claudio Tucci
27 maggio 2009
Sentenze on line, sanzioni per chi allunga i processi, testimonianza scritta. E, ancora, riordino dei riti (che oggi sono ben 27) e nuovo filtro per l'accesso delle cause civili in Cassazione. Il ricorso, prevede il collegato Giustizia, alla Finanziaria, su sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile, divenuto legge il 26 maggio scorso, è inammissibile per due motivi. Intanto, quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Poi, quando è manifestatamene infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del "giusto processo".
In arrivo, inoltre, anche, una parziale-riforma del processo civile, con l'introduzione della testimonianza scritta, la redazione, da parte del giudice, di un calendario del processo e sanzioni a chi "fa melina" allungando, cioè, inutilmente i tempi della trattazione della causa in udienza. Al giudice, poi, si chiede di redigere sentenze sintetiche (e, quindi, più rapide) e, per alleggerire il peso del contenzioso sugli uffici,
previsto, anche, l'allargamento della competenza dei giudici di pace per sgravare i tribunali: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale.
Ma la giustizia non è l'unico tema presente nel collegato. Spazio, infatti, anche, a interventi infrastrutturali per estendere la banda larga a tutto il territorio nazionale e a un riordino della disciplina delle missioni all'estero per fini di pace e di cooperazione internazionale. Senza dimenticare, poi, l'obbligo di redigere testi normativi chiari e comprensibili a tutti e il vero e proprio "piano industriale" per la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di far cassa e rendere sempre più trasparente e semplice il rapporto con i cittadini. D'ora in poi, massima ottimizzazione delle risorse interne disponibili e addio a esternalizzazioni di servizi se fanno spendere troppo. Niente più premi e incarichi di vertici ai manager pubblici inefficienti e cura dimagrante per organi di amministrazione e controllo delle società partecipate dagli enti pubblici. Iprocedimenti amministrativi dovranno (sempre) concludersi in tempi certi e sui siti internet delle amministrazioni dovranno essere indicate modalità e tempistiche di pagamento ai fornitori, oltre che retribuzioni, curricula, indirizzi e-mail e numeri di telefono professionali dei dirigenti e tassi di assenza (e maggior presenza) di tutto il personale impiegatizio. Ma, ecco, dalla a alla z, tutte le novità contenute nei 72articoli del collegato Giustizia.
Banda larga (articolo 1). In arrivo un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per adeguare le reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione. Dovrà essere approvato del Cipe, come pure le risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione. Intanto, si partirà, per il triennio 2007-2013, con 800 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), da integrare con altri (eventuali) finanziamenti pubblici, comunitari e privati. Specificato che, in ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Sud. Priorità, agli interventi che favoriscano l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, anche, attraverso misure di sostegno a operazioni sui sistemi utilizzati dalle amministrazioni statali. Progettazione e realizzazione delle infrastrutture potranno avvenire in project finance, purché nel rispetto del codice degli appalti pubblici (d. lgs. 163/2006). Sarà il ministero dello Sviluppo economico, con il supporto dell'Authority per le comunicazioni, a coordinare i singoli progetti. Prevista, poi, la possibilità di derogare alle norme sulla profondità minima dei lavori di scavi, previo assenso dell'ente proprietario della strada, e chiarito, anche, che i lavori di ammodernamento, utili al passaggio dei cavi in fibra ottica, rientrano a pieno titolo fra le innovazioni condominiali necessarie disciplinate, soprattutto, con riferimento al quorum deliberativo, dall'articolo 1120 del codice civile.
Concordato (articolo 61). Previsto, in particolare, che in caso di presentazione di più proposte o se, comunque, ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Inoltre, su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o più proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Quando, poi, il giudice delegato dispone il voto su più propose di concordato, si considera approvata quella che ha conseguito il maggior numero di consensi e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.
Cooperazione internazionale (articolo 13). Prevista una semplificazione delle procedure di intervento umanitario, sociale o economico e di cooperazione a sostegno di processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata. Un apposito decreto interministeriale (Affari esteri ed Economia) indicherà gli interventi da fare, le somme da spendere e le modalità di svolgimento delle singole missioni, dando, comunque, priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione e collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione irregolare e che agevolino l'esecuzione delle pene detentive nei Paesi d'origine. Alle sedi esteri italiane potranno, anche, arrivare soldi direttamente da Bruxelles o da qualche altro Stato membro per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Previsto, a decorrere dal 2009, uno stanziamento ad hoc di 2 milioni di euro per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele.
Corte dei conti (articolo 42). In tema di contenzioso pensionistico, previsto, tra l'altro, che, al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione a uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
Finanziamenti trasparenti (articolo 14). Garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate per evitare (e prevenire) un loro possibile utilizzo indebito in sede di programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.
Fondi perequativi (articolo 43). Prevista l'istituzione, presso l'avvocatura di Stato, di due fondi perequativi, uno dei proventi derivanti da incarichi arbitrali e, l'altro, del personale amministrativo dell'avvocatura stessa. Funzionamento e ripartizioni delle somme sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Mediazione e conciliazione per cause civili e commerciali (articolo 60). Prevista una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per generalizzare il ricorso alla composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. Tra i principi direttivi della delega, che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, verta su diritti disponibili e la garanzia che a tutte le liti oggetto di mediazione non sia preclusa la via del giudice ordinario. Come, pure, che, a decidere, in via stragiudiziale, siano organismi professionalmente competenti. Diventa un dovere dell'avvocato indicare al cliente la possibilità di risolvere la questione in via alternativa al giudice e per le parti che ricorrono alla mediazione e alla conciliazione sono previste forme di agevolazione fiscale.
Modifiche al codice di procedura civile (articoli da 45 a 59). Che si applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Si parte con l'ampliamento della competenza del giudice di pace: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale. Previsto, poi, che le decisioni su competenza, litispendenza, continenza e connessione devono essere adottate con ordinanza (e non più sentenza). Stabiliti aumenti di pena pecuniaria per la parte che ricusa il giudice e la domanda viene respinta e per il custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. La procura speciale potrà, poi, essere apposta, anche, in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Novità importante per i giudici: potranno porre a fondamento della decisione, anche, le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti ammessi o non specificatamente contestati dalla parte costituita. D'ora in avanti, le sentenze possono essere pubblicate pure su testate radiofoniche o siti internet di giornali. Modifiche, poi, alle norme sul difetto di rappresentanza e assistenza e previste abbreviazioni per una serie di termini processuali. Chiarito che in appello non possono prodotti nuovi documenti. Introdotta, anche, la possibilità che la sentenza, che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga, anche, la determinazione di una somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Arriva, poi, il vaglio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione (il cosiddetto filtro in cassazione). Il ricorso è inammissibile per due motivi. Intanto, quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Poi, quando è manifestatamene infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del "giusto processo". Spazio, anche, alla testimonianza scritta: il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto (e nel termine fissato) le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se non spedisce la testimonianza, scattano pene pecuniarie. Inoltre, se il teste si astiene, ha l'obbligo, comunque, di sottoscrivere il modello indicando generalità e motivi di astensione. Il giudice può, comunque, lette le risposte, chiamare il teste a deporre oralmente. In arrivo, poi, nuove norme in materia di condanna alle spese nei procedimenti cautelari e arbitrato rituale e introduzione ex novo del procedimento sommario di cognizione. Spazio, pure, a sanzioni a chi introduce "procedure o tattiche" per allungare inutilmente i tempi della trattazione della causa in udienza e, disco verde, anche, a una stretta nell'attribuzione di incarichi ai consulenti tecnici. Le cause per il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali non saranno più trattate con il rito del lavoro. Anche l'avvocatura di Stato potrà, poi, notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 53/1994. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Previste, inoltre, nuove norme che regolano il passaggio del giudizio da una giurisdizione all'altra (cosiddetta traslatio iudicii) e stabilita la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna parte costituita dichiari di avere interesse alla decisione. In arrivo, infine, una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per ridurre e semplificare i procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati da norme speciali.
Notariato (articoli 65 e 66). Delega al Governo(da esercitare entro un anno) per riordinare le procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scritture privare, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili. Nuove norme, poi, sul fronte dell'accesso al notariato. Tra le altre, la soppressione della preselezione informatica per l'ammissione al concorso.
Patrimonio dello Stato spa (articolo 70). Previsto il trasferimento, con un decreto dell'Economia, alla società dei beni rientrati nel conto del patrimonio dello Stato e di ogni altro diritto costituito a favore dell'Erario. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto determina gli effetti derivanti dalla cessione dei crediti statali a Patrimonio dello Stato spa.
Piano industriale della pubblica amministrazione (articoli da 20 a 41). In arrivo una serie di novità per rendere più efficiente e competitivo l'apparato burocratico pubblico. D'ora in poi, sui siti internet, tutte le amministrazioni dovranno indicare retribuzioni, recapiti e curricula dei propri dirigenti, oltre a assenze e permessi di tutti gli altri impiegati. Si potrà, poi, continuare ad acquistare sul mercato, in modo corretto e trasparente, servizi originariamente prodotti in casa (cosiddetto outsourcing), a condizione, però, di ottenere risparmi, anche sul fronte di un miglior utilizzo del personale. Le verifiche saranno effettuate dagli organi di controllo interno all'amministrazione. Largo, poi, a una pubblica amministrazione sempre più digitale: prevista la possibilità di pubblicare on line atti e provvedimenti e a decorrere dal 1° gennaio 2010 (e, per alcuni casi, dal 1° gennaio 2013) tutte le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale. Viene fatta salva la pubblicità sulla gazzetta ufficiale (italiana ed europea). Al Cnipa chiesto di realizzare e gestire un sistema di accesso ai siti delle singole amministrazioni e un nodo di interconnessione per i servizi Voip. Al Governo, invece, il compito di modificare, a costo zero, il codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) verso un maggior utilizzo del web sia nelle comunicazioni tra dipendenti che in quelle verso i cittadini e di riallocare eventuali fondi non utilizzati, anche, in progetti di educazione telematica a scuola e all'università. Amministrazioni regionali e locali potranno assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata utile per la trasmissione di documentazione ufficiale. Fino, poi, al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche a essa conformi potranno essere rilasciate, anche, ai titolari di carta d'identità elettronica. Spazio, inoltre, alla diffusione di buone prassi per migliorare il rapporto con i cittadini: d'ora in poi, sui propri siti internet dovranno pubblicare i tempi (medi) di pagamento, di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi all'utente. In arrivo soldi per promuovere e incentivare azioni di conciliazione tra lavoro e famiglia e la pubblica amministrazione dovrà garantire una piena utilizzazione e fruizione degli immobili pubblici e potrà esternalizzare, in via temporanea, alcuni funzioni purché se ne traggano risparmi e sempre, comunque, dopo avere ricevuto l'ok da un comitato interministeriale presieduto dal premier o dal ministro per la Pa e l'innovazione. E tutte le carte che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono contenere la possibilità, per l'utente che si senta danneggiato, di risolvere rapidamente la questione in modo alternativo al ricorso giurisdizionale, sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dall'autorità di settore o con decreto interministeriale. Stabilito, poi, un riassetto organizzativo per Cnipa, Formez e Scuola superiore della pa e prevista un'autorizzazione ad hoc per il ministero degli Affari esteri di aumentare le spese per il funzionamento e la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari.
Piccoli appalti pubblici (articolo 17). Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte di piccole e medie imprese, saltano, a partire dal 1° luglio 2009, alcune limitazioni previste dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006).
Procedimenti amministrativi (articoli 7, 8, 9 e 10). Si interviene sulla legge 241/1990 (principi generali dell'attività amministrativa) sotto diversi profili. Intanto, si stabilisce che ogni procedimento, sollecitato con un istanza o iniziato d'ufficio, deve essere concluso con un provvedimento espresso in 30 giorni o, comunque, entro un termine certo, deciso dall'amministrazione, al massimo non superiore a 90 giorni. In casi eccezionali, si può arrivare a 180 giorni. Per i pareri istruttori obbligatori, il termine scende a 20 giorni (prima era di 45 giorni) e si prevede che, in assenza, l'amministrazione possa, comunque, procedere a definire il procedimento, indipendentemente dall'espressione del parere. Prevista, poi, la responsabilità personale del dirigente, anche, delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti. E, comunque, il rispetto dei termini rappresenta un elemento di valutazione del dirigente, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Ammessa, inoltre, la possibilità di svolgere la conferenza dei servizi, anche, per via telematica e monito a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, di favorire, al massimo, l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dell'interessato al procedimento, riconosciuti veri e propri livelli essenziali di prestazione. Dal punto di vista processuale, infine, stabilito che il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza diffida, purché perduri l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Spetterà, in via esclusiva, al giudice amministrativo decidere sulla questione, fino a condannare l'amministrazione colpevole del ritardo a risarcire il danno ingiusto subito dall'interessato.
Rappresentanze diplomatiche (articolo 6). Viene affidato a un regolamento interministeriale (su proposta della Farnesina) il compito di disciplinare i procedimenti di autonomia gestionale e finanziaria di ambasciate e consolati. Obiettivo: rendere più semplici e snelli i trasferimenti di fondi pubblici all'estero e meglio controllabile la loro gestione.
Regioni a statuto speciale (articolo 46). E le province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge (cosiddetta clausola di salvaguardia).
Regolamenti (articolo 5). Dovranno essere oggetto di periodico aggiornamento e riordino per eliminare le norme nel frattempo, abrogate, quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o, semplicemente, obsolete. Per semplificare le fonti, previsto, anche, che il Governo provveda, attraverso lo strumento del testo unico, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal consiglio dei ministri, valutato il parere del consiglio di Stato, da esprimere, entro, 45 giorni dalla richiesta. L'Esecutivo può demandare la redazione degli schemi di testi unici direttamente ai magistrati di palazzo Spada, che possono farsi aiutare al massimo da 5 esperti, anche non giuristi, nell'ambito, però, dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per l'Erario.
Ricorso straordinario al Capo dello Stato (articolo 69). Due le novità in arrivo.
Ammessa la possibilità da parte del consiglio di Stato di sospendere l'emanazione del parere sul ricorso qualora ravvisi l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. E gli atti sono mandati direttamente alla Consulta. Previsto, poi, che la decisione del ministro sul ricorso debba essere sempre conforme al parere reso dal consiglio di Stato.
Riforma processo amministrativo (articolo 44). Da realizzare, a cura del Governo e a costo zero, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Da mettere nero su bianco, in particolare, il riordino delle misure cautelare, del sistema delle impugnazioni e dei principali termini e adempimenti processuali. Tra gli obiettivi da realizzare, la snellezza delle trattazioni, la certezza ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, anche mediante ricorso a procedure informatiche e telematiche. Prevista, poi, la previsione della giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato nelle controversie elettorali per le elezioni di Camera e Senato.
Riordino in materia ambientale (articolo 12). Che il Governo dovrà fare, sentite le regioni, entro il 30 giugno 2010. La riforma (da attuare con decreti legislativi) dovrà, tra l'altro, precisare meglio le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale, anche di siti non degradati.
Servizi sanitari (articolo 11). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Esecutivo dovrà individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private, nell'ambito del Ssn. Obiettivo: consolidare e rafforzare il ruolo delle farmacie nel campo dei servizi di assistenza domiciliare integrata, oltre che collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione sia nazionale che regionale. In farmacia si potranno, poi, prenotare esami e visite specialiste e ritirare il referto.
Servizi turistici (articoli 15, 18 e 19). Previsto che, anche, il venditore o l'organizzatore del viaggio concorre ad alimentare il fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. Stabilito, pure, che le istanze di rimborso presentate al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. Inoltre, previsto un riordino organizzativo dell'Enit (l'agenzia nazionale del turismo) e, pure, uno stanziamento di 48 milioni di euro (per 3 anni: dal 2007 al 2009) per sviluppare, con gli enti locali, progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana.
Servizio postale (articolo 16). Attribuito al ministero delle Comunicazioni il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità della fornitura del servizio postale universale, anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste. Previste, anche, nuove norme sull'accesso a informazioni da parte degli operatori diversi da Poste italiane spa e per l'apertura del mercato e la tutela degli utenti.
Società di consulenza finanziaria (articolo 2). Stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività (articolo 18, d. lgs 58/1998) non pregiudica la possibilità per le società per azioni o a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti da via XX Settembre, sentita Bankitalia e Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Società pubbliche (articolo 71). In arrivo una sforbiciata al numero dei componenti degli organi di amministrazione e, in più, stretta su funzioni e compensi. Previsto, poi, il divieto per le società direttamente partecipate dallo Stato di costituire nuove società (o assumerne e mantenere partecipazioni in esse) nel caso svolgano attività non strettamente necessarie ai propri fini istituzionali. Previsti, anche, limiti alla costituzione e alla partecipazione in società non rientranti nelle proprie finalità. Bisognerà adeguarsi (cedendo le quote) entro 3 anni. Stop, infine, alla nomina ai vertici di aziende pubbliche di manager che, ricoprendo lo stesso ruolo nei 5 anni precedenti, abbiano chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi.
Spese di giustizia (articolo 67 e 68). Sparisce l'obbligo di pubblicare sui giornali la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, che viene sostituito dalla pubblicità on line sul sito del ministero della Giustizia. I provvedimenti della corte di cassazione sono esenti dall'obbligo di registrazione e per i processi dinnanzi ai giudici di legittimità, oltre al contributo unificato, si paga un ulteriore importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Inoltre, la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato. E, sempre nel processo penale, il recupero delle spese avverrà nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà e in misura fissa stabilita, annualmente, da un decreto del ministro della Giustizia. Si recuperano interamente le spese per intercettazioni telefoniche, consulenze tecniche, perizie, pubblicazione della sentenza penale di condanna, demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi. A Equitalia Giustizia spa il compito di riscuotere, mediante iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, ogni spesa di giustizia sostenuta dall'Erario. Prevista, infine, la modifica e l'abrogazione di alcune norme.
Testi normativi chiari (articolo 3). Addio alle leggi scritte coi piedi e piene zeppe di rinvii comprensibili solo agli addetti ai lavori. D'ora in poi, chiarezza e semplicità dei testi normativi diventa un principio generale dell'ordinamento. Ogni norma dovrà, quindi, indicare, in modo chiaro, cosa sostituisce, modifica o abroga e il rinvio ad altre fonti dovrà sempre contenere, in forma sintetica, il riferimento alla materia o al principio che, per brevità, s'intende richiamare.
Taglia leggi (articolo 4). Entro l'anno, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi che individuino le norme, anteriori al 1970, anche se modificate, di cui è indispensabile la permanenza in vigore. Bisognerà tener in vita, tra l'altro, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione di diritti costituzionali, effetti, anche, indiretti sulla finanza pubblica e, in generale, norme regolatorie di interi settori. Sono escluse dal taglio, pure, le disposizioni contenute nei codici, quelle che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali, e le leggi di bilancio, tributarie e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, oltre alle norme che costituiscono adempimenti imposti da Bruxelles.
Trascrizioni e annotazioni (articoli da 62 a 64). Previsto che la trascrizione della domanda giudiziale conservi il suo effetto per 20 anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada tale termine. Inoltre, stabilito che le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari. Previsto, anche, che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare possano essere trasferite, a costo zero, presso gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio, da cui dipendono per competenza.
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